Il TRGA Trento, con la Sentenza del 19.01.2018 n. 13, si è espresso sulla violazione della regola dell’anonimato in una gara d’appalto.
Nel caso di specie, l’art. 4 del bando stabilisce che la partecipazione avverrà in forma anonima e che “deve pertanto essere omessa qualsiasi indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione dal concorso”.
La disposizione della lex specialis, per la parte di interesse, prosegue stabilendo che “i concorrenti dovranno consegnare un plico – riportante il codice alfanumerico necessario per garantire l’anonimato contenente gli elaborati e i documenti di seguito indicati”, e che “il codice alfanumerico in formato Arial 48 PT, sarà formato di cinque numeri/lettere così composto in ordine: 2 cifre, 2 lettere, 1 cifra. Tale codice alfanumerico dovrà essere tassativamente diverso da quello indicato in prima fase a pena di esclusione”.
Nell’ambito dei concorsi pubblici, i cui principi sono applicabili a tutte le procedure di tipo concorsuale, gli elementi dai quali eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato consistono nell’univoca idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione nonché nell’inequivoca intenzione del concorrente di farsi riconoscere (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 12.11.2015, n. 5137; idem sez. VI, 8.9.2006 n. 5220; Tar Marche, sez. I, 31.7.2017 n. 628; Tar Sardegna, sez. I, 15.2.2016 n. 129; Tar Lombardia Milano, sez. III, 24.12.2013 n. 2962), presupposti questi congiuntamente necessari per legittimare l’esclusione del soggetto interessato ma che – nella fattispecie in esame – non sono oggettivamente rinvenibili, dovendosi altresì escludere, in forza del predetto insegnamento, ogni ipotesi di nullità delle clausole inserite nel bando del concorso in esame (art. 4, 4.1. e 4.2) a tutela dell’anonimato.
In allegato il testo completo della Sentenza.