Appalti: vigilanza sui contratti di acquisto immobili. Le regole dettate in una recente Sentenza del Consiglio di Stato.
Nella Sentenza n. 1241 del 10 maggio 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la corretta interpretazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 50/16, nel testo modificato dall’art. 5 del Dlgs. n. 56/17. I Giudici chiariscono che il citato articolo, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a),dello stesso “Codice dei Contratti”, comporta che, in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”, vadano rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice. Conseguentemente, la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello stesso “Codice”.
L’acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche è attualmente disciplinato, tra le altre disposizioni, dall’articolo 12 del DL 98/2011, recante “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e novellato dall’articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che ha arricchito il dispositivo di tre ulteriori commi ed in particolare dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Le amministrazioni interessate dall’ambito applicativo della disciplina in esame “allorché comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano triennale di investimento, producono contestualmente l’attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio” e che “l’attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall’Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto” .