Appalti: la tempistica per esame offerte e punteggi assegnati dalla Commissione risulta affrontata in una recente Sentenza del Consiglio di Stato.
Al centro della controversia il tempo impiegato dalla Commissione nell’esame delle offerte ed al contempo l’espressione dello stesso punteggio da parte dei Commissari.
Scopriamo nello specifico quali sono state le conclusioni dei giudici del Consiglio di Stato.
Appalti: tempistica per esame offerte e punteggi assegnati dalla Commissione
Quanto alla critica relativa ai tempi di valutazione delle offerte, essa poggia, sul piano fattuale, sulla scomposizione analitica del tempo complessivamente impiegato dalla Commissione nell’apposita seduta (5 ore e 42 minuti), dalla quale l’appellante inferisce che si sarebbero impiegati due minuti per l’esame di ogni pagina di ciascuna offerta.
Già tale prospettazione appare viziata, posto che nulla autorizza l’affermazione del dato finale a fronte di un impiego del tempo verosimilmente risultante da una sommatoria qualitativa e non quantitativa dell’impegno (nel senso che la Commissione può aver dedicato un minor tempo a documenti e contenuti puramente descrittivi o comunque e privi di immediato rilievo valutativo, con conseguente maggiore attenzione ad altri elementi).
In ogni caso ciò che appare dirimente in argomento è il rilievo per cui “Argomentando dalla giurisprudenza formatasi sull’analogo tema delle censure proposte contro la composizione della Commissione di gara (su cui, da ultimo, Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 2094/2021), anche per le modalità di svolgimento delle relative attività il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame, non generico o tautologico, tra la denunciata insufficienza di tali modalità e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta: in altre parole, la censura dovrebbe – per non introdurre una inversione del relativo onere – quanto meno fornire un principio di prova in relazione al fatto che l’attribuzione dei punteggi sia dipesa dal tempo impiegato dai commissari” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2537/2021).
Tale decisione, che il Collegio condivide e alla quale si riporta, ha rigettato la relativa censura in quanto, nel caso dedotto in quel giudizio, come pure nella presente fattispecie, “la censura è comunque infondata (….) perché basata su di una percezione soggettiva della ritenuta esiguità del tempo utilizzato (si tratta comunque di prove che, come risulta dagli atti della gara, si sono protratte anche oltre quattro ore)”.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo