Ecco una panoramica sulle deroghe temporanee relative agli Appalti Sotto Soglia per il 2020 introdotte dal Decreto Semplificazioni convertito in legge.
Le novità nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) sono finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.
Per le novità introdotte in materia di Appalti Sotto Soglia leggi questo articolo.
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Deroghe temporanee agli Appalti Sotto Soglia per il 2020
Infatti, il Decreto Semplificazioni ha ampliato, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’affidamento diretto e della procedura negoziata per i contratti sotto soglia. Inserendo deroghe temporanee relative agli Appalti Sotto Soglia.
L’art. 1 del D.L. 76/2020 interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.
In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e all’art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di seguito specificate qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31/12/2021.
In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene:
- entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,
- aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando;
Vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale:
- il mancato rispetto dei termini previsti
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto
- e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso.
Infine, la Stazione Appaltante risulta esonerata dal richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta ex art. 93 CCP.
Questo esonero peraltro è già di regola operante a discrezione della S.A. per gli affidamenti diretti inferiori a 40mila euro, in virtù della previsione del comma 1, ultimo periodo, dello stesso art. 93.
Salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari e motivate esigenze che ne giustifichino la richiesta, nel qual caso il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello ordinariamente previsto.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it