somma urgenza appalti protezione civileL’ANAC chiarisce i presupposti di ammissibilità e le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo per l’affidamento di appalti di servizi e forniture in somma urgenza e di protezione civile (art. 163 del D.Lgs. 50/2016).

 


 

L’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.

 

Si tratta di nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ai fini del rilascio del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza. Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio.

 

Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili.

 

L’istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:

 

1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;

 

2) l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio;

 

3) l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche.

 

 

In allegato il comunicato completo dell’ANAC.