appaltiAppalti: il TAR Venezia, con la Sentenza del 22.02.2018 n. 215, ha fornito chiarimenti sul metodo per il calcolo della soglia di anomalia.


Nel caso, la ricorrente ha contestato la corretta applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 97, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, sorteggiato in sede di gara per individuare la soglia di anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte.

 

Infatti, detta soglia sarebbe stata calcolata sulla base della media dei ribassi offerti residuati dopo il c.d. “taglio delle ali” e decrementando tale media percentualmente del valore corrispondente alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai soli concorrenti individuati dopo il taglio delle ali, mentre invece si sarebbe dovuto tener conto della somma dei ribassi offerti da “tutti” i concorrenti “ammessi”. La ricorrente ha allegato, infatti, che se la Regione avesse tenuto conto di tutte le offerte nel calcolo della soglia de qua, sarebbe risultata aggiudicataria della gara.

 

Secondo il Tar, non esiste alcuna interpretazione ermeneutica di tipo sistematico, giacché da esso è possibile ricavare, in modo univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, secondo il principio “in claris non fit interpretatio”.

 

La disposizione, in particolare richiede che la media dei ribassi percentuali sia calcolata sulla base di “tutte le offerte ammesse”, così dovendosi intendere comprese anche quelle fatte oggetto del c.d. “taglio delle ali”. Tale concetto è poi ribadito altre due volte nell’ambito della stessa disposizione, allorché si fa riferimento ai “concorrenti ammessi”.

 

Si ricorda che, secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 17.10.2017 n. 4803, la “soglia di anomalia” va determinata nel seguente modo:

 

a) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi;
b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
e) si calcola ‒ sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c) ‒ lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la “soglia di anomalia”.

 

In  allegato il testo completo della Sentenza.