Un recente parere del MIT chiarisce i casi in cui il RUP, nel mondo degli appalti, può assumere il ruolo di presidente nelle commissioni di gara.
Tramite il documento 2413/2024 l’ufficio di supporto legale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce un’interpretazione normativa fondamentale per comprendere le modalità di semplificazione introdotte dal nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).
Nello specifico il Ministero ha infatti chiarito le circostanze in cui il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può presiedere una commissione di gara nelle procedure d’appalto.
Si tratta di un chiarimento significativo per gli enti locali e le stazioni appaltanti, che facilita una maggiore efficienza nelle procedure di appalto, distinguendo chiaramente le responsabilità e i requisiti in base alla soglia comunitaria degli affidamenti.
Il ruolo e le funzioni del RUP
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) riveste un ruolo fondamentale nel contesto delle procedure di appalto pubblico e concessione di lavori e servizi. Essenzialmente, il RUP agisce come il punto di contatto centrale e principale tra l’ente pubblico che emette l’appalto o la concessione e tutte le parti coinvolte nel progetto.
La sua funzione è quella di garantire che tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto siano supervisionate e coordinate in modo efficiente e conforme alle normative stabilite. Ciò include il controllo dei costi, l’assicurazione della qualità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di consegna prestabiliti.
Inoltre è tenuto a gestire in modo appropriato tutte le risorse impiegate nel progetto, sia umane che materiali. Ciò significa assegnare le persone giuste ai compiti appropriati, assicurarsi che siano fornite le risorse necessarie e che vengano rispettati i budget stabiliti.
Un altro aspetto di questo ruolo infine è garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure adottate durante tutto il processo di appalto o concessione. Questo include l’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori nella valutazione delle offerte, nonché la gestione equa e imparziale delle controversie che possono sorgere durante l’esecuzione del progetto.
Appalti: ecco quando il RUP può essere presidente nelle commissioni di gara
Secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici il RUP non solo può far parte della commissione giudicatrice, ma può anche presiederla. Il Consiglio di Stato, nel suo commento agli articoli del nuovo Codice degli Appalti, ha sottolineato che tale disposizione rappresenta una significativa semplificazione delle procedure di appalto, in particolare per quelle sotto la soglia comunitaria.
In queste circostanze, il RUP può presiedere la commissione anche se non ha la qualifica dirigenziale. Questa modifica è stata apportata al comma 3, articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
Differenze tra procedure sotto-soglia e sopra-soglia comunitaria
La normativa in questi casi infatti distingue tra gli affidamenti sotto e sopra soglia comunitaria:
- affidamenti sotto-soglia
- il RUP può essere presidente della commissione giudicatrice anche se non è dirigente
- questa disposizione semplifica le procedure per gli enti locali, permettendo una maggiore flessibilità e riducendo i requisiti burocratici.
- affidamenti sopra-soglia
- il RUP deve essere un dirigente per poter presiedere la commissione giudicatrice.
- questa regola garantisce che nelle procedure di maggior rilievo e complessità vi sia una figura con adeguate competenze e responsabilità a capo della commissione.
Conferme normative
La risposta aggiornata del Mit ribadisce pertanto quanto stabilito dagli articoli 51 e 93 del DLGS 36/2023 e dall’articolo 107 del TUEL. Per le procedure sotto-soglia, l’articolo 224, comma 3, specifica che il RUP può presiedere la commissione anche senza essere dirigente. Per gli appalti sopra-soglia, invece, è confermata la necessità della qualifica dirigenziale per il RUP che intenda presiedere la commissione, salvo diverse previsioni dell’articolo 16 del DLGS 36/2023.