riparametrazione dei punteggiIl TAR Cagliari, con la Sentenza del 19.04.2017 n. 262, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla riparametrazione dei punteggi nelle gare d’Appalto.


Con bando pubblicato in data 5 settembre 2016 la Provincia di Sassari aveva indetto una gara per l’affidamento, con procedura aperta, dei “Lavori di riqualificazione funzionale della S.P. ex SS 131 Sassari Porto Torres nel tratto compreso tra il km. 215+500 ed il km. 226+500”, con importo complessivo a base d’asta di euro 3.165.372,52 (al netto dell’IVA).

 

Era previsto, al punto 13 del disciplinare di gara, che “L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, mediante la valutazione di un’offerta economica (elementi quantitativi) e di un’offerta tecnica (elementi qualitativi). Alla offerta tecnica verranno attribuiti un massimo di 75 punti, all’offerta economico-temporale un massimo di 25 punti”; la stessa norma del disciplinare, inoltre, precisava che la “graduatoria avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso del relativo criterio”.

 

La parametrazione dei punteggi può essere effettuata solo se (e nei limiti in cui sia) prevista dal bando, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza ove si ricollega questo assunto alla necessità di evitare che l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero addirittura “sconfinare nell’arbitrio” e che, comunque, potrebbero influenzare in modo decisivo il risultato finale; si veda, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266, secondo cui

 

 

“Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice”.

 

 

In allegato il testo completo della Sentenza.