Appalti, la Riduzione degli oneri di sicurezza quando è ammissibile? Valida in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta?
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente l’indicazione degli oneri di sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 costituisce “elemento indefettibile dell’offerta, la cui omissione ne determina l’incompletezza non sanabile attraverso il soccorso istruttorio…”, posto che “la disposizione configura un ineludibile obbligo legale…”.
Ciò premesso, la drastica riduzione dell’importo degli oneri di sicurezza aziendali (circa un terzo) in sede di giustificazioni non appare ammissibile a fronte un’evidente modifica dell’offerta economica.
Di fronte a tale circostanza, il richiamo alla giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità tecnica di cui gode la stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia non appare pertinente, né assume rilevanza il fatto che si tratti di verifica di anomalia c.d. facoltativa, così come previsto dall’art. 97 comma 6 del codice dei contratti pubblici, anziché obbligatoria.
La facoltatività della verifica non esclude infatti che l’amministrazione debba in ogni modo procedere nello scrupoloso rispetto delle regole di buona amministrazione, censurando così gli evidenti errori contenuti nell’offerta dei partecipanti o nelle loro giustificazioni (in tal senso, TAR Milano, 12.10.2018 n. 2281).
Gli oneri di sicurezza
L’art. 95, comma 10 del nuovo Codice Appalti, in senso innovativo rispetto al previgente D.Lgs. 163/2006, impone alle imprese l’obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fanno eccezione solo le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.