Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 11.12.2015 n. 5657, si è pronunciato in merito alla regolarità contributiva e fiscale dei partecipanti alle gare di bando di appalti.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 138 la regolarità deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara dal momento della domanda fino al momento dell’aggiudicazione. Infatti tra i requisiti indispensabili per la partecipazione ad una gara d’appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 138 (rectius n. 163) regolarità che “deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara” dal momento della domanda fino al momento dell’aggiudicazione, “sussistendo l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi […] giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione della par condicio”.
Escluso che nel caso in esame vi sia il cd. abbaglio di sensi – ossia un travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa – è noto che il ricorso per revocazione non può convertirsi in un terzo grado di giudizio e che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente e, cioè, esso per definizione postula che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, trasformandosi, altrimenti, il rimedio revocatorio in un ulteriore grado di giudizio.
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