Referenze Bancarie per l’Impresa in una gara d’appalto: quale forma e contenuto devono avere? Ecco la pronuncia del TAR Napoli.
Nella specie tutte le referenze prodotte dalle imprese del raggruppamento aggiudicatario sono indirizzate alla stazione appaltante e, pur non indicando espressamente l’importo dell’appalto, recano univoche indicazioni per l’individuazione della procedura aperta. Pertanto è agevole desumere che gli istituti bancari, nel rilasciare le proprie referenze non possono che essere consapevoli dell’oggetto e dell’importo dell’appalto al quale rinviano per relationem.
Per il resto i documenti in questione rappresentano la buona fama, la puntualità nell’assolvimento degli impegni assunti, le capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni connessi all’eventuale aggiudicazione, le capacità di far fonte agli impegni assunti, la regolarità e correttezza dei rapporti intrattenuti con la banca.
Orbene, la prevalente giurisprudenza tende a considerare – coerentemente con il principio che favorisce la massima partecipazione alle procedure concorsuali, in modo da soddisfare non solo le aspettative dei singoli aspiranti, ma anche l’interesse pubblico ad ampliare la platea di concorrenti tra cui selezionare l’offerta più favorevole – che le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo normalmente sufficiente, ai fini della loro idoneità, l’indicazione della correttezza e puntualità dei soggetti interessati e rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e l’istituto bancario (cfr. Cons. St., sez. IV, 15/1/2016, n. 108; 29/2/2016, n. 854).
In allegato il testo completo della Sentenza.