La Stazione Appaltante può fissare un punteggio minimo, anche elevato, che l’offerta tecnica deve raggiungere per poter essere presa in considerazione. Il Consiglio di Stato con la sentenza 5498/2015 ha spiegato che questa scelta non costituisce una violazione della concorrenza.
Secondo la ricorrente, la soglia sub judice confliggerebbe con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, la quale riterrebbe legittimo uno sbarramento del genere solo ove ancorato al raggiungimento di un grado di semplice sufficienza rispetto al punteggio totale attribuibile per il merito tecnico, o di poco superiore alla metà di tale punteggio, e, di contro, reputerebbe censurabile una previsione di soglia prossima al punteggio massimo assegnabile (la ricorrente, nel contestare l’abnorme consistenza della soglia oggetto di scrutinio, precisa che essa si attesterebbe al 71,42 % del massimo previsto per l’offerta tecnica).
Una soglia di questo tipo dovrebbe contemperare l’esigenza di conseguire prestazioni qualitativamente adeguate con quella di un livello ragionevole di concorrenzialità, laddove nel caso concreto, in cui solo una concorrente è stata ammessa – e per giunta di stretta misura – al prosieguo della procedura, questa seconda esigenza sarebbe stata lesa. Una soglia di sbarramento tanto elevata, infine, avrebbe cagionato uno sbilanciamento, nella procedura di scelta del contraente, a favore dell’elemento qualitativo e a discapito di quello quantitativo, snaturando l’impostazione a base dello schema regolato dall’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Nell’introdurre il thema decidendum, va rilevato come la definizione dei criteri da seguire nelle procedure di gara per la valutazione delle offerte dei concorrenti sia rimessa all’apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti. L’Amministrazione dispone, infatti, di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche (cfr. ad es. C.d.S., V, 12 giugno 2013, n. 3239; 22 gennaio 2015, n. 257; 18 giugno 2015, n. 3105).
Secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1).
Come riflesso di quanto esposto, il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità (V, 12 giugno 2013, n. 3239; 8 aprile 2014, n. 1668; 22 gennaio 2015, n. 257).
La norma di legge, difatti, si limita, come si è visto, a disporre che debba essere «appropriato» lo scarto tra la soglia e il punteggio massimo relativo all’elemento cui la soglia stessa si riferisce. La giurisprudenza, in proposito, ha ammesso la censurabilità di una previsione di soglia che sia prossima al punteggio massimo (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6084). Il Collegio ritiene però di escludere che una soglia fissata in corrispondenza del 71,42 % del massimo assegnabile all’offerta tecnica, come nel caso concreto, integri la condizione patologica appena detta.
Per quanto, infatti, una soglia simile sia sensibilmente superiore a un livello di astratta sufficienza, essa è comunque lontana dal massimo punteggio attribuibile: e la giurisprudenza in sede applicativa si è già espressa, del resto, per la possibile fissazione anche di valori del genere quali livelli di soglia, allorché ha reputato legittimi sbarramenti fissati, rispettivamente, a punti 28 su 40, pari a un valore del 70 % (VI, 16 febbraio 2010, n. 849), e a punti 45 su 60, pari al 75 % (V, 18 aprile 2012, n. 2253), facendo notare l’adeguatezza di simili soglie, finalizzate «al risultato di escludere offerte tecniche che non raggiungano un giudizio qualitativo che superi la mera sufficienza» (sentenza n. 849/2010 cit.).
Occorre infine aggiungere che il rispetto della condizione di legittimità in discorso non dipende solo da una verifica sul piano della proporzionalità astratta, ma deve tener conto anche degli elementi qualitativi perseguiti dalla Stazione appaltante.
Per leggere il testo completo della sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.