proroga prorogheLa proroga dei termini in una gara d’Appalto è ammessa solo prima della scadenza del bando? Ecco il principio affermato dal Tar Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 8806 del 20 luglio 2017.


L’individuazione degli atti impugnati deve essere operata “in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz’altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242).

 

Utile richiamare l’art. 79, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che “Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

 

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

 

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”.

 

La norma richiamata prevede che la proroga dei termini è consentita nei casi indicati; per tale ragione condivisibile giurisprudenza ha già osservato che la proroga di un termine (definito come perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non dopo la sua scadenza (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, 17.09.2015, n. 2816).

 

Nel caso di specie, in cui i termini di presentazione delle domande erano scaduti il 18 gennaio 2017, non sussistevano quindi i presupposti per la riapertura dei termini, che era stata disposta soltanto con un avviso del 26 gennaio 2017. Peraltro, a giustificare tale riapertura dei termini (quantomeno per un periodo lungo ben 16 giorni, sino alla nuova data del 3 febbraio 2017) non poteva essere invocata nemmeno l’esistenza di un reale disservizio sul portale dell’Anac, tale da impedire agli operatori economici interessati di poter effettuate il pagamento del contributo dovuto alla medesima Autorità.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.