Il TAR Torino, con la Sentenza del 25.03.2017 n. 407, sono arrivati chiarimenti su cosa accade se il prodotto è parzialmente diverso rispetto a quello originariamente offerto e all’aggiudicazione definitiva dopo un’impugnativa proposta dall’impresa legittimamente esclusa.
Nel caso di specie l’art. 8 del capitolato di gara, non impugnato, prescrive: “ciascuna ditta si impegna, a pena di esclusione, all’effettuazione di una prova dell’apparecchiatura offerta presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, oppure all’organizzazione di una visione guidata dell’apparecchiatura offerta, installata e funzionante presso un’altra azienda sanitaria”.
Nel corso della successiva istruttoria, la ricorrente non ha prodotto la documentazione tecnica idonea a dimostrare quanto asserito nel ricorso, ovvero che, nelle more della procedura, l’azienda produttrice avrebbe attribuito al dispositivo indicato nell’offerta economica (codice 7870947) un diverso numero identificativo (codice MS32641): infatti, la dichiarazione resa dal produttore D. in data 28 ottobre 2016 attesta unicamente che il modello consegnato in prova (codice MS32641) è databile al 21 ottobre 2015 e non anche che esso corrisponde al prodotto indicato nell’offerta economica (codice 7870947).
Peraltro la stazione appaltante aveva espresso il fondato dubbio che il modulo offerto (codice 7870947) possedesse le caratteristiche essenziali richieste dal capitolato, in specie se operasse in modalità “microstream” oppure “mainstream”, vista l’incertezza derivante dalla consultazione dei manuali d’uso allegati all’offerta.
Infine, l’apparecchiatura offerta (modulo 7870947) e l’apparecchiatura consegnata in prova (modulo MS32641) corrispondono a due modelli registrati presso la Banca Dati del Ministero della Salute con diversa denominazione commerciale, data di immissione in commercio e data di prima pubblicazione.
Risulta anche che i motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’unica concorrente rimasta in gara, l’a.t.i. 3. M., sono inammissibili per difetto d’interesse. In tal senso, anche la più recente giurisprudenza ha ribadito che è inammissibile l’impugnativa proposta dall’impresa che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti, giacché il suo è un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo a impugnarne gli atti, pur essendo portatore di un interesse alla caducazione dell’intera procedura al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della stessa motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’unica concorrente rimasta in gara, l’a.t.i. 3. M., sono inammissibili per difetto d’interesse.
In tal senso, anche la più recente giurisprudenza ha ribadito che è inammissibile l’impugnativa proposta dall’impresa che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti, giacché il suo è un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo a impugnarne gli atti, pur essendo portatore di un interesse alla caducazione dell’intera procedura al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della stessa.