appalti-poteri-sanzionatori-anacIl Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 12.10.2018 n. 5883, si è pronunciato, in materia di Appalti, sui poteri sanzionatori dell’ANAC e sui suoi limiti.


Nel caso specifico, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all’epoca operante, ha ritenuto violato l’obbligo di cui all’art. 70, comma 1, lett. a), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento attuativo del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicato ratione temporis («Nello svolgimento della propria attività le SOA (Società Organismo di Attestazione) devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice»).

 

Pertanto, ai sensi dello stesso regolamento, che prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniari, ha irrogato alla società la sanzione amministrativa pecuniaria di € 31.184,72, provvedendo inoltre all’iscrizione dell’annotazione nel Casellario informatico. La quantificazione della sanzione è stata effettuata ai sensi dell’art. 9 del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.

 

La decisione del Consiglio di Stato

 

Il principio di legalità in materia sanzionatoria è il seguente:

 

«Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione», in applicazione dell’art. 25 Cost., per il quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

 

Ne deriva che le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza.

 

Le indicazioni dell’ANAC hanno la funzione di definire canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione può essere senz’altro presunta come un’ipotesi di negligenza. Nondimeno, in rispetto del rammentato principio di legalità in materia sanzionatoria, è necessario che queste indicazioni non tengano luogo di fattispecie illecite per legge inesistenti e che specifichino con chiarezza e precisione la condotta illegittima.

 

In questo caso il D.P.R. n. 207 del 2010, laddove individua a carico delle SOA adempimenti informativi – quali quelli la cui carenza è stata contestata nella fattispecie – detta prescrizioni chiare e precise: al contrario il comunicato dell’ANAC n. 66/2011 non chiarisce, invece, né i tempi né i modi delle comunicazioni, la cui carenza è stata qui addebitata alla società.

 

In conclusione il limite al potere sanzionatorio, nel caso specifico, è dato dal fatto che non sussistono gli elementi che consentono di definire corrispondenza tra comunicazioni dell’ANAC e obbligo comportamentale richiesto.

 

In allegato il testo della Sentenza.