accesso agli atti imprese gare appaltiIl TAR Napoli, con la Sentenza del 15.05.2017 n. 2601, si è espresso in merito alla discrezionalità ed al perimetro applicativo della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.


Nel caso in esame, secondo la ricorrente, la stazione appaltante, a fronte della differenziazione dei prodotti in commercio, non avrebbe adeguatamente motivato la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in ordine alla circostanza che si tratterebbe di fornitura con caratteristiche standardizzate ovvero a condizioni predefinite dal mercato. In violazione dei principi di concorrenza e par condicio, avrebbe operato in maniera tale da causare la conseguente impossibilità, per i concorrenti, di formulare offerte serie e affidabili.

 

Ciò detto, entro il perimetro applicativo dell’art. 95, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 (a norma del quale “può essere utilizzato il criterio del minor prezzoper i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”), la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rimane espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento fattuale e non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni di essa.

 

La motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, operata nel caso di specie risiede nella tipologia di prodotti previsti in fornitura.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.