Sulla “sospensione” dell’esecuzione degli appalti pubblici, ad opera della normativa emergenziale Covid-19, e sui conseguenti interrogativi in relazione al pagamento anticipato dello stato di avanzamento lavori (SAL) avevamo già fatto un focus in tempi non sospetti a cui rinviamo per un approfodimento (cliccando qui). Il riferimento è allo stato di avanzamento lavori (SAL) che non ha, alla data di sospensione “legittima” disposta dal committente, maturato il valore indicato nel capitolato di appalto che da diritto al pagamento della rata in acconto.
In data 29.4.2020, con atto di segnalazione n. 5, anche l’ANAC segnala l’opportunità, al fine di garantire liquidità agli operatori, di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sopensione delle attività.
Appalti: pagamento anticipato stato avanzamento lavori: la segnalazione ANAC
Nel farlo, l’Autorità ribadisce che le norme di riferimento sono date dall’articolo 107 del codice dei contratti pubblici, articoli 10 e 23 del d.M. 49/2018, in materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi, l’articolo 113 bis del codice e l’articolo 14 del d.M. 49/2018.
La disciplina previgente era in parte diversa, in quanto contemplava l’emissione dello stato di avanzamento lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata.
Nello specifico, l’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 207/2010 stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione». Tale previsione, ad avviso anche dell’ANAC, sembra che sarà riprodotta nel futuro Regolamento unico del Codice dei contratti pubblici.
La sospensione e il pagamento del SAL anticipato: la modifica del contratto
La questione non è di poco conto considerato che i termini e le condizioni di pagamento delle rate in acconto sono cristallizzate in previsioni contrattuali; indi occorrerebbe una modifica delle condizioni di contratto per rendere legittima la richiesta dell’appaltatore al pagamento anticipato del SAL.
Il nostro Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all’art. 106 e, per quel che qui interessa, all’art. 106, comma 1, lett. c) che ammette la modifica del contratto se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
– la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (…). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
– la modifica non altera la natura generale del contratto.
Indi, stando alla previsione normativa in questione, per ottenere il pagamento anticipato del SAL andrebbe modificato – consensualmente – il contratto con un atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (sottoscritto digitalmente, vista la situazione) ove indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto – svincolando il SAL da determinati importi.
Fonte: articolo dell'Avv. Rosamaria Berloco