appalti-obbligo-scorrimento-graduatoriaIn una recente Sentenza il TAR della Campania fornisce chiarimenti sull’obbligo dello scorrimento graduatoria negli Appalti correlato a un’offerta economicamente più vantaggiosa.


Nel caso in esame la Commissione di gara ha corretto la piattaforma telematica che ha riportato un risultato di gara non corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Questo in quanto è stato applicato pedissequamente l’algoritmo matematico. Riparametrando dunque i punteggi sui soli due operatori rimasti in gara a seguito dell’esclusione della prima migliore offerta (poi dichiarata anomala).

Appalti: obbligo scorrimento graduatoria e offerta economicamente più vantaggiosa

La regola di invarianza della graduatoria concorsuale o di irrilevanza delle sopravvenienze, sancita dall’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

«ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – recita il richiamato art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 – non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

In altri termini:

«conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda (così come la dichiarazione di anomalia dell’offerta della prima classificata), non incide sulla graduatoria. Che rimane così cristallizzata, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti».

La regola mira a sterilizzare l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara.

Si rende irrilevante così:

«la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio».

Essa risponde, dunque, alla duplice finalità:

  • per un verso, di garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento;
  • per altro verso di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria.

Conclusioni

Pertanto, in base all’effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del buon andamento della P.A., successivamente alla sentenza che ha annullato l’aggiudicazione precedente per un vizio dell’offerta proprio dell’impresa aggiudicataria, la stazione appaltante non ha affatto l’obbligo di rinnovare l’intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall’Amministrazione.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it