integrazione, offerta economica appaltiIl Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 07.02.2017 n. 514, si è pronunciato sulle regole relative alla modifica e all’integrazione dell’Offerta Economica in una gara d’appalto.


 

Le modifiche e le integrazioni hanno esclusivamente interessato le “giustificazioni di prezzo”, in base ad un criterio previsto dalla legge – art. 86/5°c d.lgs. n. 163/2006 – e costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ved. da ult. CdS sez VI n. 5102/2015).

 

Tali giustificazioni, per giunta, sono state ritenute dalla stazione appaltante “congrue e non contraddittorie”. Appare, poi, utile chiarire in ordine al limite del sindacato giurisdizionale in “subiecta materia” che il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una pubblica gara di appalto, è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione, sotto i profili suindicati, ma non può procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un’indebita invasione della sfera propria dell’Amministrazione (CdS sez III n. 1533/2016).

 

In particolare per quanto attiene alla composizione dell’offerta, a seguito delle giustificazioni rese dal concorrente, Consorzio Costa Toscana, si ritiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non spetti al giudice amministrativo, in assenza di un’espressa valutazione in tal senso della stazione appaltante che, peraltro, nulla aveva eccepito su tale composizione, verificarne il contenuto al fine d’inferirne l’alterazione o la modificazione dell’offerta originaria.

 

Tale valutazione tecnica è infatti riservata all’Amministrazione e solo dopo che sia stata espressa, essa può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale per macroscopiche illegittimità connesse a gravi errori e palesi illogicità.

 

Nel caso in esame nessuna valutazione in ordine alla conformità dell’offerta alle prescrizioni del bando di gara è stata emessa dalla stazione appaltante, la quale si è limitata ad accogliere le giustificazioni di prezzo fornite dal Consorzio appellante, in quanto sorrette da elementi- già precedentemente indicati – connotati da logicità e concretezza, elementi che anche a questo giudice appaiono significativi. Consegue alle considerazioni sopra sviluppate che per questa parte i motivi di appello sono fondati e dunque sotto tale profilo l’aggiudicazione in favore del Consorzio appellante appare legittima, restando da esaminare, alla stregua di tale legittimità, i rilievi formulati dal Consorzio ricorrente in primo grado e dichiarati assorbiti dalla sentenza del Tar.

 

Si ritiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non spetti al giudice amministrativo, in assenza di un’espressa valutazione in tal senso della stazione appaltante che, peraltro, nulla aveva eccepito su tale composizione, verificarne il contenuto al fine d’inferirne l’alterazione o la modificazione dell’offerta originaria.Tale valutazione tecnica è infatti riservata all’Amministrazione e solo dopo che sia stata espressa, essa può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale per macroscopiche illegittimità connesse a gravi errori e palesi illogicità.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.