appalti-mancata-suddivisione-lotti-tarAppalti e mancata suddivisione in lotti: ecco il principio affermato dal TAR Lombardia in una recente Sentenza.


La casistica è stata analizzata nella Sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 25/ 06/ 2021, n. 1559.

Nel caso in esame la ricorrente non ha preso parte ad una procedura di gara, in ragione dell’asserita non sostenibilità economica della base d’asta.

Tra i motivi di ricorso evidenzia la illegittimità della decisione di affidare il servizio in un unico lotto.

La ricorrente deduce in proposito la violazione dell’art. 51 del codice dei contratti che, nell’alveo dei principii europei, accorderebbe la preferenza per la suddivisione degli appalti in lotti al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese.

Appalti, mancata suddivisione in lotti: il parere del TAR

Secondo l’analisi dei giudici amministrativi la ricorrente la ricorrente ha giustificato la sua scelta di non prendere parte alla gara in ragione della ritenuta non sostenibilità della base d’asta, che avrebbe impedito la presentazione di un’offerta effettivamente competitiva e remunerativa, risiedendo in tale asserita circostanza il proprio interesse all’azione.

Diversamente, la decisione di non partecipare alla gara non è riconnessa, neppure nella prospettazione della ricorrente, alla previsione di un lotto unico (comprensivo dei servizi Base e dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) per l’affidamento del servizio.

In sintesi, la mancata partecipazione alla gara da parte della ricorrente non è stata impedita – neppure nell’assunto della stessa – dalla previsione di un affidamento tramite lotto unico.

La mancata partecipazione alla gara dipende da una scelta propria dell’operatore, non condizionata dalla previsione della legge di gara circa il lotto unico per tutti i servizi oggetto di affidamento.

Ciò detto, nel caso di specie in cui la mancata partecipazione alla gara, per scelta autonoma e indipendente, impedisce in assoluto che la previsione riguardante il lotto unico abbia provocato una lesione alla ricorrente, che, in ogni caso, si è attestata su deduzioni astratte, senza fornire alcuna dimostrazione in concreto dell’asserito pregiudizio.

La giurisprudenza sul punto, d’altro canto, ha affermato che l’assetto organizzativo della gara quanto alla suddivisione in lotti costituisce un insieme di regole della lex specialis che non impedisce la partecipazione e la presentazione dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 30 settembre 2020 n. 5746).

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it