appalti ribasso prezzoIl Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 28.06.2016 n. 2912 si è pronunciato in merito alle regole su imposizione di un limite al ribasso sul prezzo.

 

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché la censura di sviamento di potere possa ritenersi fondata occorre che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2015, n. 4392 e 27 aprile 2005, n. 1947; V, 13 febbraio 1993, n. 245), condizione questa, che nella specie, non si rinviene. In particolare, non costituisce, di per se solo, sintomo di sviamento di potere, il fatto che nell’ambito di una commissione di gara uno dei suoi componenti si esprima con giudizi divergenti da quelli degli altri e sempre a favore di uno solo dei concorrenti.

 

Nel descritto contesto il Collegio ritiene di poter esaminare prioritariamente e in via assorbente, la doglianza con cui l’appellante contesta l’impugnata sentenza per aver respinto la censura con la quale era stata dedotta l’illegittimità della norma del bando di gara con cui era stato posto un limite alla facoltà dei concorrenti di proporre ribassi sul prezzo, stabilendo che oltre la soglia del 12 %, ogni ulteriore ribasso sarebbe stato irrilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.

 

Il Tribunale amministrativo ha motivato la reiezione del motivo in ragione dello “stretto collegamento con il costo del lavoro, al fine di evitare di svilire ogni tutela del lavoro, favorendo l’anomalia dell’offerta e di impedire la presentazione di ribassi tali da pregiudicare l’applicazione del CCNL”.

 

Secondo l’appellante il giudice adito non avrebbe considerato che, per un verso, la corretta valutazione del costo del lavoro da parte del concorrente è verificabile attraverso l’apposito strumento del giudizio di anomalia, per altro verso, la fissazione di un limite alla rilevanza dei ribassi contrasta con i principi in materia di concorrenza e di libertà d’iniziativa economica.

 

Il motivo di gravame è fondato.

 

La prescrizione oggetto di contestazione stabilisce: “I punteggi relativi al prezzo offerto saranno determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore del ribasso pari al 12 %, ed il coefficiente pari a zero, attribuito al valore del ribasso pari a 0 %, moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il peso attribuito all’elemento prezzo. Alle offerte con ribassi superiori al 12 % sarà comunque attribuito il coefficiente pari a uno”.

 

La limitazione introdotta con l’avversata clausola della lex specialis, non può, poi, trovare giustificazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell’esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL, atteso che tali finalità devono essere perseguite attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, all’art. 87, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che consente di escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.