In una gara d’appalto le Specifiche tecniche prive di giustificazione possono essere valutate come legittime? La risposta a questo quesito arriva dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la Sentenza del 02.08.2016 n. 3488.
Il Collegio ritiene che la specifica tecnica contestata dalla originaria ricorrente sia effettivamente priva di una giustificazione plausibile e rappresenti un ostacolo “ ingiustificato” all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, nel senso espressamente vietato dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa).
Nella prospettazione della deducente, ogni conseguenza pregiudizievole in relazione all’eventuale errore nella formulazione della clausola del capitolato di gara ritenuta illegittima dal giudice di primo grado dovrebbe ricadere, a tutto concedere, solo sulla Azienda sanitaria che ha indetto la procedura selettiva, donde l’evidente erroneità della pronuncia di condanna anche in suo confronto.
Secondo consolidata giurisprudenza la Stazione appaltante non può immotivatamente richiedere delle specifiche tecniche che si traducono in una significativa ed ingiustificata restrizione del numero degli operatori economici di settore nell’accesso alla gara. Segnatamente si ritiene illegittima una specifica tecnica priva di una giustificazione plausibile e che rappresenti un ostacolo “ ingiustificato” all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, nel senso espressamente vietato dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa) ora art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.
In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato.