appalti-irregolari-sanzioni-impreseL’Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione centrale vigilanza) si pronuncia in tema di Appalti irregolari, fornendo una chiave di lettura che penalizzerebbe esclusivamente i privati.


Appalti Irregolari, sanzioni solo per le Imprese? Il parere è stato inviato lo scorso 17 gennaio all’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano e all’Ispettorato territoriale del lavoro di Torino in risposta ad alcuni quesiti sulla «esatta portata applicativa dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 in riferimento alla possibile estensione alla P.A dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito.

E l’Ispettorato del Lavoro ha così risposto.

Appalti Irregolari, sanzioni alle Imprese e non alle PA?

Come dichiarato nel parere, gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, evidenziano la volontà del legislatore di escludere dal campo di operatività del decreto

  • sia il personale delle pubbliche amministrazioni,
  • sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali

mentre l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è riportata  all’art. 86 comma 9.

Tale disposizione stabilisce l’applicabilità di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro.

Al contrario, nulla lascia prevedere esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.

Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato.

Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio non è peraltro suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.

In conclusione l’Ispettorato del Lavoro ricorda che, come espresso dalla Corte di Cassazione

“non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni”.

Tuttavia tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore. Questo perché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.

A questo link il testo completo del parere.