appalti-incentivi-tecnici-manutenzioniNegli appalti sugli incentivi tecnici per le manutenzioni quali decisioni sono state prese?  La Sezione di controllo della Corte dei Conti per l’Umbria (deliberazione n. 103/2018) deferisce la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.


Secondo la deliberazione si è dovuta confrontare con il seguente quesito:

 

“Si chiede […] di conoscere l’avviso di codesta Sezione sull’inclusione o esclusione delle attività tecniche di programmazione, verifica, appalto, di responsabile unico del procedimento e direzione dei lavori connesse con i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nella o dall’incentivazione prevista dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”.

 

L’art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dispone in merito agli incentivi per funzioni tecniche stabilendo che “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

 

Il parere

 

Per la Sezione l’art. 113 utilizza a più riprese espressioni riferibili alle procedure di affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture quali i richiami alle “verifiche di conformità”. La stessa Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/2017/QMIG, ha accolto l’assunto secondo cui il compenso incentivante di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ed ha al contempo dato atto del fatto che tale interpretazione è ormai avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR), che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall’altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza (cfr. anche la deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG della medesima Sezione).

 

In considerazione dei dubbi tra le Sezioni regionali, il Collegio contabile umbro sospende la sua pronuncia e chiede l’intervento della Sezione delle Autonomie per la risoluzione della questione di particolare rilevanza.

 

Il CUP, codice unico di progetto per gli investimenti, deve essere richiesto solo nel caso di lavori pubblici o anche per l’acquisto di beni mobili, arredi, spesa in conto capitale? Maggiori informazioni qui.