Appalti, al via l’obbligo di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”.
Come aveva comunicato l’ANAC stesso in un comunicato del 29 Novembre scorso:
Nelle more della messa in esercizio dell’applicativo informatico necessario per la gestione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016, si comunica che il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7 è rinviato, per motivi tecnici, al 15 gennaio 2018.
La richiesta di iscrizione andrà condotta attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’Anac; e per essere iscritti all’elenco dovranno essere rispettati i requisiti che all’ente impongono il controllo analogo, alla società affidataria l’oggetto sociale esclusivo e via dicendo.
In ogni caso, una volta effettuata l’iscrizione, l’affidamento in house potrà procedere regolarmente, senza attendere il via libera espresso dell’Autorità; sarà l’Anac, infatti, a provvedere ai successivi controlli, da avviare entro 30 giorni e concludere in tre mesi.
Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.
Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.
A questo indirizzo le linee guida complete dell’ANAC.