appalti-gestore-uscente-diritto-prorogaTar Lazio: in caso di aggiudicazione del contratto a un nuovo appaltatore esiste una norma che consente al gestore uscente di appellarsi al diritto di proroga della gara?


Appalti, gestore uscente e diritto a proroga della gara.

Ecco le affermazioni principali contenute nella sentenza del Tar Lazio, Sez. II, 7 ottobre 2019, n. 11594, che oltre che sull’aspetto indicato contiene spunti di interesse anche in relazione alla così detta clausola sociale e alle modalità di applicazione della stessa.

Appalti, gestore uscente e diritto a proroga della gara: il TAR del Lazio delibera

L’aggiudicazione è stata prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

“anche in presenza di una sola offerta valida stante la necessità di garantire la continuità del servizio poiché trattasi di servizio essenziale ai sensi della legge n. 328 del 2000”.

Il ricorrente si è appellato contro l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, che l’ente appaltante ha ritenuto ricorresse nel caso di specie proprio in virtù della natura di servizio essenziale propria del servizio oggetto di affidamento.

Infatti, nel caso specifico si tratta di un bando di gara per l’affidamento del servizio di segretariato sociale e di prossimità.

La ragione dell’affidamento anticipato è stata, perciò, correttamente esplicitata, evidenziando il grave danno all’interesse pubblico derivante dall’interruzione di un servizio essenziale destinato alle fasce più deboli.

Pertanto, il contraente uscente non è titolare di alcun interesse legittimo ad una eventuale proroga tecnica del contratto in essere. Considerato che a fronte della mancata stipulazione di un nuovo contratto la suddetta proroga non costituirebbe comunque una conseguenza immediata e diretta.

In ogni caso non sussiste alcun diritto del medesimo alla proroga tecnica del contratto in essere. Che non costituisce in alcun modo un’opzione che l’ente appaltante deve perseguire prioritariamente rispetto all’esecuzione anticipata del nuovo contratto.

A questo link il testo completo della Sentenza.