appalti-gara-telematica-malfunzionamentoIl TAR Milano, con la Sentenza del 19.09.2018 n. 2109, si esprime, nell’ambito degli Appalti, su una Gara Telematica con malfunzionamento del Sistema. Cosa accade, infatti, in tali casi?


Nel caso di specie, quali motivi di illegittimità la ricorrente deduce:

 

I. “Violazione degli artt. 8 e 12 del disciplinare. Violazione dell’art. 295 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. Eccesso di potere per violazione del favor partecipationis e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di massima partecipazione e di concorrenza. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Illegittimità derivata”, perché il malfunzionamento del sistema telematico non dovrebbe essere posto a carico del concorrente, dal momento che il suo utilizzo è obbligatorio e non sono ammesse alternative, in virtù di una scelta riconducibile interamente alla stazione appaltante e non all’offerente (che la subisce);

 

II. “Violazione art. 113 d.lgs. 163/2006 e art. 123 del d.P.R. 207/2010. Violazione del principio di logicità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti e ingiustizia manifesta. Abnormità”, stante l’insussistenza dei presupposti per l’escussione della cauzione definitiva per l’Accordo quadro, pari al 2% del lotto aggiudicato.

 

La decisione

 

Per questo, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica (telematica,  art. 58 , d.lgs. n. 50/2016) in cui vi è un’unica modalità di presentazione dell’offerta, predeterminata dalla stazione appaltante, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell’offerta non può andare a danno dell’offerente.

 

Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, deve essere data la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum.
Né vale sostenere che rientra nella diligenza del concorrente avviare le procedure di caricamento a sistema dell’offerta con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di minimizzare i rischi di un malfunzionamento della piattaforma.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.