appalti-gara-in-stalloAppalti: se la gara rimane in stallo per parecchio tempo, anche anni, chi si deve prendere la responsabilità? Risponde al quesito una recente Sentenza del TAR del Molise.


Nella controversia in esame la ricorrente ha evocato in giudizio la Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza (c.d. “C.U.C.”) per ravvisare l’illegittimità del silenzio in relazione all’istanza volta a far concludere una procedura di gara bandita quattro anni prima.

Vediamo nello specifico qual è stata la decisione dei giudici amministrativi sul caso.

Appalti, gara in stallo per troppo tempo: di chi è la colpa?

Il Collegio deve anzitutto riaffermare il principio condiviso dalla più recente giurisprudenza amministrativa la quale ha messo in chiara luce la spettanza, in capo al privato, di un potere strumentale volto a rendere effettivo l’obbligo giuridico della P.A. di provvedere.

È stato infatti chiarito che:

il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nascente da specifiche previsioni di legge ovvero dai principi generali, ovvero anche dalla peculiarità del caso” (Tar Lazio, sez. I, n. 10586/2020).

Il Collegio è convinto che tale pretesa effettivamente sussista, alla luce tanto delle previsioni generali di cui agli artt. 2 della L n. 241/90 e 119 – 120 del D.Lgs. n. 104/2010, quanto delle norme settoriali contenute nel Codice dei Contratti, nella normativa emergenziale di ultima promulgazione e in quella che regola i rapporti tra l’Ente regionale e i soggetti con questo convenzionati.

La ricorrente ha infatti documentato di aver preso parte alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione degli immobili dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Dopodiché, una volta rimessi gli atti alla Commissione, il procedimento è entrato in una condizione di stallo per la mancata sostituzione dei membri dimissionari del Seggio, rispetto ai quali non s’è dato corso ad avvicendamenti di sorta, pur risalendo l’indizione della gara a ormai più di 4 anni orsono.

La sostituzione in concreto dei commissari dimissionari poteva dunque giovarsi di un ampio ventaglio di opzioni, le quali avrebbero potuto supplire, se del caso, sia alla (peraltro indimostrata) carenza di specifiche professionalità in seno all’albo interno alla Regione Molise, sia all’eventuale inerzia nel provvedere delle pubbliche Amministrazioni (eventualmente) interpellate.

La Centrale di Committenza sembra essersi totalmente arrestata di fronte all’inerzia, senza nemmeno sperimentare la fattibilità della sostituzione dei membri dimissionari, a norma di regolamento, con altri soggetti provvisti delle richieste competenze.

D’altra parte, costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza che lo speciale rimedio dell’azione avverso il silenzio sia utilmente esperibile non solo in presenza di condotte del tutto omissive, ma anche in presenza di atti solo preparatori o, appunto, soprassessori.

In conclusione il ricorso deve essere accolto: risulta disposto l’obbligo della Centrale Unica di Committenza della Regione Molise di provvedere sull’istanza della ricorrente nei sensi specificati in motivazione, entro la scadenza di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione o (se anteriore) della notificazione in via amministrativa della sentenza.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it