Il Consiglio di Stato si è espresso sugli eventuali casi di esclusione dagli appalti a causa del superamento del numero massimo di pagine dell’offerta.
Un operatore economico presenta ricorso contro un’avvenuta aggiudicazione rilevando, tra l’altro, la violazione del principio di parità di trattamento, essendo la documentazione contenuta nell’offerta tecnica del concorrente difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara, composta da 203 a fronte delle “120 cartelle” previste. (in formato A4, escluso indice e copertina).
Appalti: esclusione per superamento numero massimo di pagine dell’offerta?
I giudici ritengono il motivo infondato, affermando che
“il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara.
E non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”.
In tale ultimo caso, infatti, il ricorrente:
- deve fornire prova anche solo presuntiva che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro
- e senza comunque limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice.
Nel caso di specie, da un lato, il disciplinare di gara non prevedeva il superamento del limite dimensionale a pena di esclusione. E dall’altro, la ricorrente non ha dato dimostrazione che ne sia derivato un vantaggio in favore della controinteressata.
Convincente, infatti, è quanto sostenuto dalla società aggiudicatrice nella sua memoria difensiva. La commissione giudicatrice, in sede di valutazione dell’offerta, ha tenuto conto del solo contenuto della Relazione generale, non eccedente il limite dimensionale se non unitamente alle schede tecniche e agli allegati.
Infatti, la stessa era esaustiva e priva di rimandi agli allegati, come pure la Relazione esplicativa: in quanto la sua redazione consentiva di comprendere esattamente le soluzioni tecniche caratterizzanti la fornitura.
La Sentenza del Consiglio di Stato
A questo link potete leggere il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Santo Fabiano