appalti-esclusione-mancata-risposta-soccorso-istruttorioIl Tar Lazio, Roma, I Quater, con la Sentenza del 5 dicembre 2019, n. 13915, si è espresso in materia di esclusione di gare d’appalti per mancata risposta al soccorso istruttorio.


Appalti, esclusione per mancata risposta a Soccorso Istruttorio: nello specifico si tratta infatti di esclusione per non aver risposto al soccorso istruttorio. E di aver inviato la comunicazione senza utilizzare l’area “comunicazioni” del portale.

Ecco cosa ha deciso il TAR.

Il caso

Nel caso specifico, un offerente viene escluso da una gara in quanto non ha riscontrato l’istanza di integrazione documentale. Un’istanza avanzata dalla stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio.

La richiesta di chiarimenti, tuttavia, è stata inviata non già  attraverso l’area “Comunicazioni”. Bensì mediante comunicazione a mezzo PEC, utilizzando peraltro un indirizzo PEC da quello a tal fine specificamente eletto nella documentazione amministrativa.

“Con riferimento alla specifica gara di cui trattasi, rileva il Collegio che le modalità delle comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono regolate dall’art.7.3 del Capitolato d’oneri, “Area comunicazioni”. Oltre ad essere descritte dall’art.8.4 del Manuale d’uso, intitolato “Comunicazioni”.

La prima disposizione prevede che l’operatore economico, con la presentazione della “Domanda di ammissione”, elegga automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara.

Inoltre, è fatto obbligo all’operatore economico di eleggere domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax e l’indirizzo, che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione della “Domanda di ammissione”.

Appalti, esclusione per mancata risposta a Soccorso Istruttorio?

Come è noto, infatti l’art.5 bis del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) – Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, prevede che “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Il successivo art. 6, comma 1, del CAD – nell’attuale formulazione in virtù delle modifiche da ultimo introdotte con il D.Lgs. 13/12/2017, n. 217 – stabilisce poi che “Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies (…).”

Per quanto riguarda le comunicazioni tra amministrazione e operatori economici l’art.3 bis comma quinquies del CAD ammette la possibilità di eleggere un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.

Questo seppur sianp tenuti a dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

In tal caso colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione. E del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. Ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Ne deriva che, nel caso in esame, la seconda richiesta di chiarimenti rivolta dall’amministrazione avvalendosi non dell’Area Comunicazioni, come da regola, bensì della PEC, non poteva che essere inoltrata allo specifico indirizzo PEC a tal fine eletto dall’operatore economico al momento della registrazione/presentazione della domanda.

Per tutta questa serie di motivi il TAR ha deciso di giudicare illegittima l’esclusione.

A questo il link il testo completo della Sentenza.