appalti-esclusione-lleciti-professionali-2019Esclusione per Illeciti Professionali: nel 2019 quali regole vanno seguite? Il Tribunale amministrativo di Bolzano, con la sentenza n. 14/2019, ha stabilito alcuni importanti principi.


Nel caso specifico, con comunicazione PEC si è invitata la ricorrente (e altre quattro ditte) a partecipare alla procedura negoziata in economia, indetta ai fini dell’affidamento del servizio di pulizia per un importo a base di gara (esclusi gli oneri di sicurezza) da affidarsi con il criterio del prezzo più basso.

 

Il disciplinare di gara prevedeva l’obbligo per le concorrenti di fare pervenire entro le ore 12,00 del 6 giugno 2018 (a mezzo servizio postale o con recapito a mano), la propria offerta in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura.

 

La società ricorrente ha partecipato alla gara presentando, oltre alla documentazione richiesta espressamente dalla lex specialis, anche una “dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)”, a firma del suo legale rappresentante, in cui veniva attestata l’assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare.

 

Il giudizio

 

Ai fini dell’esclusione dalla gara prevista dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, andrebbe valutata l’attività dell’impresa concorrente e l’eventuale commissione di “gravi infrazioni” nel suo esercizio o di “gravi illeciti professionali” del solo operatore economico che partecipa alla gara, mentre non potrebbero essere prese in considerazione le condotte tenute dai suoi rappresentanti nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali pregresse, non riconducibili a quella dell’operatore economico concorrente alla gara.

 

Nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna negligenza, né illecito professionale o violazione di norme in materia di salute e della sicurezza posti in essere dalla concorrente.

 

La stazione appaltante avrebbe inoltre violato i criteri applicativi della disciplina dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 2016 indicati da ANAC nelle  Linee Guida n. 6, approvate dall’Autorità con delibera n. 1293/2016, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 80, comma 13, dello stesso decreto.

 

In particolare, secondo le dette Linee Guida la stazione appaltante potrebbe disporre l’esclusione dell’operatore economico solo allorquando “il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare…all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla prestazione affidata”.

 

Il provvedimento di esclusione dovrebbe inoltre essere “adeguatamente motivato” con riferimento ai criteri indicati.

 

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.