Illegittima l’esclusione da appalti di un’impresa per mancata allegazione all’offerta economica di una copia del documento di riconoscimento?
APPALTI: secondo il Tar Toscana è illegittima l’esclusione di un’impresa per mancata allegazione all’offerta economica di una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in quanto tale obbligo attiene solo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e non gia’ all’offerta economica che è una dichiarazione di volontà negoziale (sentenza 6 marzo 2017, n. 326).
http://consulenzaappalti.net/2017/03/13/documento-riconoscimento-offerta-economica/
L’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che “…Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa“.
L’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, un tale obbligo non può in linea di principio essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l’offerta economica.
In altri termini, l’offerta economica non ha natura di dichiarazione sostitutiva né di istanza diretta all’Amministrazione, essendo la volontà di partecipazione al procedimento già stata espressa con separato atto, esso sì soggetto alla prescrizione dell’allegazione di copia del documento d’identità con effetti preclusivi.