appalti-esclusione-durc-irregolare-2019Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 19.02.2019 n. 1141. si pronuncia sugli Appalti e sull’esclusione per DURC irregolare nel 2019. Ecco quali sono i principi che vanno applicati secondo i giudici amministrativi.


Il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previgente Codice dei contratti pubblici, entrambi applicabili alla fattispecie ratione temporis, stabilisce all’art. 106, comma 2, che l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano, tra altro, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori.

La disposizione si è tradotta, nel disciplinare della gara in esame, in due prescrizioni, la prima contenuta nel punto XI, secondo cui “Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente è tenuto a eseguire obbligatoriamente, a pena di esclusione, un sopralluogo sulle aree interessate dai lavori. Il sopralluogo deve essere effettuato dal direttore tecnico o da un legale rappresentante del concorrente, come risultanti dal certificato CCIA o dall’attestazione SOA, oppure da un soggetto appositamente delegato, purché dipendente del concorrente…”, la seconda contenuta nel punto A. 17), concernente la “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al paragrafo XI del presente Disciplinare”.

La decisione nel caso specifico

La giurisprudenza, anche di recente richiamata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 24.10.2018 n. 6059, afferma che:

  • la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti (Cons. Stato, Ad. plen,, 8 maggio 2012 n. 8; Cons. Stato, V, 18 luglio 2017, n. 3551);
  • per l’effetto, la mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018 n. 716; 17 maggio 2013, n. 2682; V, 26 giugno 2012, n. 3738, VI, 15 settembre 2017 n. 4349).

A questo link il testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato.