appalti-documentazione-illeggibileIl TAR Roma, con la Sentenza del 17.09.2019 n. 11022, si pronuncia su un caso verificatosi in una gara d’Appalto relativo a documentazione illeggibile. Ecco che cosa è emerso.


Appalti, documentazione illeggibile: di chi è la responsabilità?

Nel caso analizzato, in una gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa una società si era vista escludere per una questione di tipo tecnologico.

Infatti, la Stazione Appaltante, malgrado la piattaforma telematica avesse dato ricevuta di caricamento positiva dell’offerta, comunicava l’esclusione in quanto la documentazione amministrativa caricata risultava essere “danneggiata e non visualizzabile”.

Appalti, documentazione illeggibile e responsabilità: la Sentenza?

Il caso, arrivato al TAR, ha avuto il seguente esito.

Secondo il tribunale le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi. Non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione nei reciproci rapporti.

Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della Pubblica Amministrazione deriva l’onere per la P.A. di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti. E degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale.

Essendo evidente che l’agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi. In particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio” (TAR Puglia, Lecce, n. 977/2019 cit.).

La circostanza posta in evidenza dalla difesa dell’Azienda che in realtà la illegibilità del file della “Documentazione Amministrativa” sarebbe dipesa unicamente dalle modalità con cui è stato generato il relativo file dalla ricorrente e quindi dalla condotta tenuta dalla medesima, circostanza che sposta la responsabilità della cd. illegibilità su quest’ultima, in realtà non sminuisce il contenuto del messaggio di sistema del 25 febbraio 2019 che ha dato atto del corretto caricamento del “file di documentazione amministrativa di dimensione 117538854 salvato a sistema con il seguente nome:…Busta A – Documentazione amministrativa.zip.ts”.

A questo link il testo completo della Sentenza.