Appalti: dichiarazione di moralità ex art. 80.
Nelle Linee guida n. 6 sui mezzi di prova dell’affidabilità professionale delle imprese ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs. 50/2016, l’Anac prevede che la stazione appaltante debba verificare l’assenza di questa causa ostativa non solo in capo all’impresa ma anche a carico dei soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del Codice (soggetti apicali dell’impresa) e del subappaltatore in caso di indicazione della terna di cui all’art. 105, comma 6, del Codice stesso.
Appalti: dichiarazione di moralità ex art. 80
Da questo consegue che le dichiarazioni di moralità rilasciate dai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 dovrebbero essere ora integrate con la previsione dell’assenza della causa di esclusione prevista dal comma 5, lett. c) dell’art. 80 del lgs. 50/2016.
L’art.80 del Codice degli appalti recante “Motivi di esclusione”, recepisce l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e pone in essere numerose delle cause di esclusione elencate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tuttavia, alcune delle nuove ipotesi escludenti sembrano caratterizzate da un’elevata discrezionalità in capo alle Stazioni appaltanti, anche se all’operatore economico è consentito di dimostrare la propria affidabilità nonostante in capo ad esso siano riscontrabili cause di esclusione.
Nel recepire la Direttiva 2014/24, il legislatore nazionale ha ribadito l’impostazione comunitaria con la conseguenza che, ai sensi del comma 1, dell’art.80 del Codice degli appalti, costituiscono cause di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica esclusivamente le condanne per i reati ivi elencati, senza alcuna possibilità per la Stazione appaltante di ampliarne la portata.