Tra tutte le novità contenute nel disegno di legge delega sugli appalti che è stato approvato dalla Camera con 348 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti e che adesso dovrà tornare al Senato per l’approvazione definitiva: ci sono le seguenti: Stop alle gare con massimo ribasso: sarà premiata l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche sotto il profilo della qualità; Divieto di norme in deroga negli appalti, se non per eventi calamitosi; Rafforzamento del ruolo dell’Autorità nazionale anti corruzione: i commissari di gara saranno scelti a rotazione da un albo costituito proprio presso l’Anac. Infatti, nelle gare, sarà premiata l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche sotto il profilo della qualità.
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato nel corso dell’esame alla Camera (sia in sede referente, sia in Assemblea). Nella seduta del 17 novembre 2015, l’Assemblea ha approvato il disegno di legge, che passa ora all’esame del Senato.
In particolare, il comma 1, alinea, delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:
- l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento;
- il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.
Nel corso dell’esame in Assemblea, è stato precisato che resta ferma la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo. Il testo approvato dal Senato prevedeva che entrambe le finalità fossero perseguite con un unico decreto legislativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, il nuovo testo del comma 3, ulteriormente modificato nel corso dell’esame in Assemblea, prevede che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi e che gli schemi dei decreti sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione medesima. Decorsi inutilmente i predetti termini i decreti possono essere comunque adottati anche in assenza dei pareri.
Un’ulteriore modifica apportata in sede referente riguarda le ipotesi di ritrasmissione alle Camere di un secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi.
In merito al contenuto dei decreti delegati, il nuovo testo del comma 4 prevede che:
- il decreto di recepimento delle direttive dispone l’abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici oggi vigente (D.Lgs. 163/2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate;
- il decreto di riordino della normativa, che dispone l’abrogazione delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e di altre disposizioni, espressamente indicate, costituisce il nuovo Codice dei contratti e deve comprendere al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.
Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso, l’abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 207/2010) ad opera del decreto legislativo di riordino e, per l’altro, che, sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale che, in conseguenza delle modifiche approvate dall’Assemblea, devono essere proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5).
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