Appalti, Costo della Manodopera: l’operatore economico può proporre un costo unitario inferiore alle tabelle ministeriali?
Come noto il D.Lgs. 50/2016 ha tacitamente introdotto la possibilità di derogare ai costi di lavoro predeterminati dalla S.A.
Nel Nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, è scomparso il riferimento al costo della manodopera di progetto ed indicato, al pari degli oneri di sicurezza cd. esterni, come ”non ribassabile” (scolpito invece dall’art. 82, comma 3 bis, del 163/2006).
In questa prospettiva, d’altro canto, meglio si spiega il combinato disposto degli articoli 95 comma 10 (che impone l’onere dichiarativo a carico del concorrente), 97 comma 5 (che stabilisce l’incongruità dell’offerta in cui i costi di lavoro siano stati “pensati” in ribasso rispetto alle tabelle ministeriali) e 23 comma 16 (secondo cui la predeterminazione in sede progettuale deve comunque riferirsi ai tabellari).
Nella prassi e in sede giurisprudenziale, tuttavia, si segnalano indirizzi non sempre univoci sul tema.
Con Delibera n. 1092 del 26 ottobre 2016 l’Anac ha stabilito che non è conforme al quadro normativo di riferimento l’inserimento nella lex specialis di una clausola di esclusione automatica dell’offerta che contenga un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle tabelle ministeriali senza consentire una valutazione di congruità della stessa nella fase di verifica della anomalia (nello stesso senso, ex multis, CDS n. 501/2017).
Eppure non poche Amministrazioni stanno cominciando a fissare (in continuità con il sistema previgente) soglie del costi di lavoro coincodenti con i tabellari di riferimento del settore indicate espressamente non soggette a ribasso. La prassi peraltro comincia ad essere avallata da nuove decisioni del Giudice amministrativo.
In altri termini, si sta consolidando un orientamento più rigoroso secondo il quale “una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare” (cfr., sul punto, Cons. Stato, III, n. 2252/2017).
La dequotazione a “mero parametro di attendibilità” dell’offerta delle Tabelle Ministeriali, quindi, sembra cedere il passo innanzi all’esigenza di garanzie e tutela per il mondo del l’acoro, radicata su un presidio costituzionale ritenuto invalicabile.