Appalti, contributi di gara 2019: l’ANAC, con la delibera n.1174/2018 ha rimodulato importi e modalità di versamento. Ecco tutte le novità.
L’Anac ha definito per il 2019 (delibera del consiglio n. 1174/2018) gli importi e le modalità di versamento del contributo che devono corrispondere all’Autorità le stazioni appalti e gli operatori economici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché le società organismo di attestazione previste dall’articolo 84 del Dlgs 50/2016.
In particolare, si segnala la previsione dell’esenzione dalla contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici per le procedure di:
- affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
- affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, i modelli da utilizzare sono i seguenti:
· Modello 1 – Richiesta di esonero dal pagamento del contributo in favore dell’A.N.AC. ai sensi della delibera 359/2017 e della delibera 1078/2018.
· Modello 2 – Richiesta di esonero dal pagamento del contributo in favore dell’A.N.AC. per gare espletate nel rispetto del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.
Gli importi
I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019.