Il TAR Campobasso, con la Sentenza del 11.12.2017 n. 52, ha fornito importanti chiarimenti sulle conseguenze relative alla mancata previsione delle clausole di esecuzione del piano finanziario in una gara d’appalto.
Parte ricorrente afferma che il piano economico finanziario dell’aggiudicataria conterrebbe impegni sostanzialmente insostenibili sia con riguardo alla parte relativa ai ricavi, ritenuta troppo ottimistica (ipotizzando proventi sproporzionati rispetto a quelli percepiti dalla ricorrente medesima nell’ambito della gestione esercitata negli ultimi anni dalla gestione), sia con riguardo alla parte sui costi, che sarebbero stati compressi in modo irrealistico. In particolare, le proiezioni sui rendimenti economici dei vari impianti sportivi compresi nella struttura “Sturzo” si fonderebbero su di un impiego a tempo pieno delle stesse che non troverebbe riscontro nella platea dei soggetti potenzialmente interessati nell’ambito della comunità locale; le ipotesi sui costi, poi, non terrebbero in adeguato conto la voce relativa alle utenze, agli oneri comunali e alla manutenzione dell’area verde.
La mancata previsione, nella lex specialis di gara, della clausola di cui all’art. 171, comma 3, lett. b, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (relativa all’obbligo, da parte dell’offerente, di eseguire il Piano finanziario) non incide sulla validità della procedura, producendosi quella forma di etero integrazione della lex specialis pacificamente ammessa e che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune del regolamento della selezione attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge anche se escludenti.
In allegato il testo completo della Sentenza.