appalti-clausola-sociale-prime-linee-guida-anacSugli Appalti e sulla Clausola Sociale arrivano le prime linee guida ANAC: l’autorità ha infatti posto in consultazione (con scadenza al 13 giugno per la presentazione di osservazioni) uno schema di linee-guida per la disciplina delle clausole sociali negli appalti, a fronte dell’obbligo previsto per quelli soprasoglia dall’articolo 50 del Dlgs 50/2016.


Le Linee guida disciplinano le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, tenuto conto dell’obbligo stabilito all’articolo 50 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti devono inserire, nei bandi e nelle lettere di invito, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

 

Per effetto della previsione normativa si impone alla stazione appaltante un formale e specifico recepimento della clausola sociale nella lex specialis di gara e nel contratto di appalto/concessione. In conformità all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono accogliere una nozione più ampia di clausola sociale rispetto alla mera tutela occupazionale, valorizzando negli atti di gara aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente.

 

La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, in linea di principio ha l’obbligo di inserire le clausole sociali all’interno della lex specialis di gara. L’obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate tali condizioni:

 

  • il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L’inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva incompatibilità rispetto a quello da attivare, ad esempio, per la diversità delle attività oggetto dell’affidamento e/o per la difformità delle condizioni soggettive di accesso alla gara da parte degli operatori economici;
  • l’incompatibilità si riferisce all’entità delle prestazioni; nel caso in cui il nuovo appalto prevede l’utilizzo di un numero inferiore di prestazioni e dunque di risorse lavorative rispetto al contratto in essere, l’obbligo di assorbimento grava nei limiti del nuovo fabbisogno;
  • l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore.
  • sussistendo tale compatibilità, il lavoratore dell’impresa uscente deve essere riassorbito dall’impresa entrante, con preferenza rispetto a soggetti terzi. I lavoratori che non trovano collocazione nella nuova organizzazione sono destinatari, nel rispetto delle procedure sindacali, delle tutele apprestate dagli ammortizzatori sociali previsti dalla legge;
  • la clausola sociale è espressamente prevista nella lex specialis. L’operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l’obbligo è riportato nel contratto;
  • allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica, in modo chiaro, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro.

 

In allegato il testo completo del documento ANAC.