appalti-apprezzamento-qualitativo-offerteIl TAR della Puglia in una recente Sentenza (513/2022) si pronuncia sull’apprezzamento qualitativo delle offerte negli Appalti.


Nel caso in esame, una procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ricorrente conseguiva un punteggio “qualitativo” superiore a quello di tutti gli altri concorrenti.

La controinteressata otteneva, invece, un punteggio inferiore, con n. 9 punti di scarto.

Nel corso di seduta pubblica la controinteressata contestava le valutazioni, poi con successiva lettera formulava una serie di “osservazioni” sulla propria offerta e ribadiva di non condividere il giudizio di merito espresso dalla Commissione giudicatrice.

Ecco cosa hanno stabilito i giudici amministrativi in una recente Sentenza.

Appalti: indicazioni su apprezzamento qualitativo delle offerte

Emerge dalla lettura della delibera di aggiudicazione, come anche dai verbali di gara, che la valutazione tecnico-discrezionale esperita dalla Commissione giudicatrice in ordine al pregio delle offerte tecniche, con particolare riguardo alle offerte della ricorrente e dell’aggiudicataria, siano state un primo tempo espresse, contrassegnando per un maggior valore di ben n. 9 punti l’offerta della ricorrente.

Poi, dopo aver reso pubblica la valutazione, in secondo tempo, la Commissione, sempre formata dagli stessi componenti, ha rivalutato il pregio dell’offerta tecnica della controinteressata, in modo tale da riuscire a far “recuperare” siffatto divario, guadagnando l’operatore economico offerente, arrivato in prima battuta in seconda posizione, la prima posizione, con uno scarto di soli 0,07 punti.

Tuttavia, nella lettura del deliberato di aggiudicazione non v’è traccia della motivazione espressa, tal da rendere nota quali siano le circostanze o gli apprezzamenti, che abbiano indotto la Commissione ad un simile mutamento di giudizio.

E non v’è traccia di alcuna motivazione neanche nel verbale della seduta della Commissione, in cui si è proceduto a rideterminare i punteggi.

La “regolamentazione” di qualsiasi procedimento di evidenza pubblica prevede, ad un certo punto, che la Commissione giudicatrice renda noto il giudizio sulle offerte presentate e questo giudizio, magari ampiamente discusso in seduta riservata, una volta esternato, è quello definitivo.

Un’ampia motivazione, qui certamente mancante e che oltretutto ha consentito alla società in un primo tempo giunta seconda di recuperare per invero il cospicuo divario che la separava dalla prima.

Per questo, secondo i giudici del TAR Puglia, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it