appalti-anonimato-partecipanti-sopralluogoIl Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 04.09.2019 n. 6097, ha espresso un parere su appalti e anonimato dei partecipanti al sopralluogo. Ecco quali indicazioni sono emerse.


Appalti, anonimato partecipanti al sopralluogo è irrilevante: la decisione sulla questione è arrivata grazie a una recente Sentenza depositata dal Consiglio di Stato, dove il criterio di aggiudicazione prescelto dall’Azienda è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016.

In relazione a questo, secondo la ricorrente, si viola il principio di segretezza dei concorrenti, di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, avendo reso noto, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il nominativo di alcune delle imprese interessate a presentare offerta.

Appalti, anonimato partecipanti al sopralluogo: la decisione

Secondo i giudici, la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all’«elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime» (art. 53, comma 2, lett. a).

E infine, poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara. Né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta.

A questo link il testo completo della Sentenza.