Quali giustificazioni possono essere fornite in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta?
La risposta arriva dal TAR Perugia, con la Sentenza del 16.06.2017 n. 457. Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, le giustificazioni rese dall’offerente nell’ambito del giudizio di anomalia della propria offerta, devono riguardare elementi che concernono l’offerta stessa, tra cui: l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; infine, l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.
Nel caso specifico la società ricorrente ha invece tentato di giustificare il notevole ribasso offerto, facendo affidamento su elementi aleatori e futuri estranei all’offerta stessa, quali gli eventuali introiti che sarebbe possibile ricavare dalla vendita del terreno facente parte della remunerazione della ditta aggiudicataria, ovvero dalla vendita di appartamenti da costruire sul terreno medesimo.
Appare pertanto corretta la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, secondo cui deve ritenersi “infondata l’impostazione dell’impresa che ritiene di poter coprire costi derivanti dall’esecuzione del contratto mediante utili conseguibili eventualmente solo in un tempo successivo per mezzo di un negozio giuridico differente”.
Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché delle connesse domande volte alla declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria, ovvero al subentro della società ricorrente nel contratto medesimo.
In allegato il testo completo della Sentenza.