Appalti, annullamento revoca autorizzazione al subentro dell’Impresa: chiarimenti arrivano grazie a una Sentenza del TAR Napoli.
Il TAR Napoli, con la Sentenza del 14.02.2019 n. 847, ha fornito chiarimenti sull’annullamento della revoca di autorizzazione al subentro dell’Impresa esecutrice di lavori.
Secondo la ricorrente, all’atto della partecipazione alla gara il Consorzio aveva designato, quale consorziata esecutrice dei lavori, l’impresa che, tuttavia, in ragione del tempo trascorso tra la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione della stessa, manifestava successivamente la volontà di non eseguire più i lavori.
Il consorzio dopo aver ottenuto la disponibilità della società che ha fatto ricorso, chiedeva l’autorizzazione a modificare l’impresa designata ad eseguire i lavori al Comune che, con determina dirigenziale autorizzava la sostituzione, subordinatamente all’esito positivo dei controlli.
Sennonché con un altra deliberazione il Consorzio revocava la designazione sul presupposto che il Comune rilevava la legittimità dell’informativa antimafia adottata nei confronti della Società. Per questo si è verificata la conseguente revoca dell’autorizzazione precedentemente accordata a tal fine.
Ciò detto, nel caso in questione la parte ricorrente ha proposto tre distinte domande:
- L’annullamento della determina dirigenziale di revoca adottata dal Comune
- La condanna al risarcimento del danno contro lo stesso ente comunale;
- La condanna al risarcimento del danno contro i funzionari, quali persone fisiche, a cui sarebbe imputabile l’adozione della delibera.
La decisione
La domanda di annullamento della revoca dell’autorizzazione al subentro dell’esecutrice di lavori rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 c.p.a., costituendo la revoca espressione di un potere amministrativo autoritativo, frutto di una valutazione tipicamente amministrativa.
In questo contesto il provvedimento si appalesa illegittimo in quanto non imposto dal testo unico antimafia e non avente i presupposti di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 che impone la sussistenza di un interesse per poter procedere alla revoca.
Accertata l’illegittimità della revoca occorre verificare la sussistenza dell’ulteriore requisito del nesso di causalità.
Nel campo della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi da provvedimento illegittimo, si applica la regola di cui all’art. 30, co. 2, c.p.a. a mente del quale: <<nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti>>.