appalti-annotazione-casellario-anacAppalti, annotazione nel Casellario ANAC: in una recente Sentenza il TAR del Lazio si pronuncia sulla materia.


Nel corso del procedimento avviato dall’ANAC la ricorrente rappresentava che i fatti oggetto della menzione nel Casellario Giudiziario avevano ad oggetto fatti non idonei a incrinare il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto non incidenti sulla moralità professionale.

Ciò nonostante, con il provvedimento impugnato l’ANAC irrogava all’impresa una sanzione pecuniaria e disponeva l’iscrizione nel Casellario.

Ad illuminare sulla vicenda ci pensa la Sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. I, 22/12/2020 n. 13878.

Ecco i dettagli della Sentenza.

Appalti: annotazione nel Casellario ANAC

In sintesi il Tar Lazio annulla la Deliberazione Anac, ed accoglie il ricorso dell’impresa annullando l’annotazione e ribadendo le posizioni della giurisprudenza.

Questo poichè l’ANAC, pur avendo rilevato che la condanna era assai risalente nel tempo e che la stessa non aveva alcuna attinenza con l’attività professionale, tanto da ascrivere alla ricorrente un profilo di colpa non grave in relazione all’omissione contestata, ha poi disposto comunque l’annotazione della notizia nel Casellario senza esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, l’inducevano a dare pubblicità all’accadimento.

Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).

Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

Pertanto, nel caso di specie, l’annotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.

Il testo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice