appalti-anac-ridurre-requisitiIn un recente messaggio del presidente ANAC un nuovo appello per rendere più flessibili le procedure, così da aiutare le imprese colpite dalla crisi legata al Covid.


Appalti: il Presidente dell’ANAC lancia un messaggio alle stazioni appaltanti: ridurre i requisiti di partecipazione per gli affidamenti di forniture e servizi, utilizzando tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici, al fine di favorire le imprese maggiormente colpite dal Covid.

La situazione infatti limita fortemente la possibilità di gareggiare visto che il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Scopriamo nei dettagli qual è stato il contenuto di questo messaggio.

Appalti, appello dell’ANAC: ridurre i requisiti per affidamenti di forniture e servizi

Questo il testo completo del messaggio.

“In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso per alcuni settori produttivi si è verificato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo di fatturato.

Ciò può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle future gare in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Al fine di limitare tale impatto, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021.

Qualora le stazioni appaltanti ritengano, comunque, necessario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.

Atteso che la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, si ricorda che l’Allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici specifica che «per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.

Potete scaricare in formato PDF il testo del messaggio a questo link.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it