Appalti, Anac: firma digitale equivale alla firma autografa su documento cartaceo. La delibera dell’Anticorruzione in risposta ad un’istanza di precontenzioso.
Nel caso specifico una Società rappresenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura in oggetto, all’esito delle integrazioni documentali presentate in sede di soccorso istruttorio. Questo per aver trasmesso la copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale senza rispettare le disposizioni del disciplinare di gara.
Esso prevedeva che il documento fosse “debitamente sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i”.
L’istante evidenzia di aver inviato il documento in forma di file in formato “pdf” sottoscritto digitalmente, da ritenersi equivalente alla firma autografa.
Appalti, ANAC e firma digitale
La procedura in oggetto svolta sulla piattaforma telematica MEPA di Consip. Che ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d. lgs. 82/2005 delibera che l’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Dalla documentazione in atti e la memoria pervenuta dalla stazione appaltante, emerge che la sottoscrizione sul documento, in funzione di dichiarazione di accettazione, ha subito l’apposizione da un procuratore speciale della società istante, al quale risultano attribuiti i poteri di firma degli atti di gara.
Per l’ANAC la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Così la sottoscrizione del relativo file “p7m”, regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES, è da ritenersi pienamente idonea. Pronta ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.
A questo link il testo completo della delibera ANAC.