appalti-anac-firma-digitaleAppalti, Anac: firma digitale equivale alla firma autografa su documento cartaceo. La delibera dell’Anticorruzione in risposta ad un’istanza di precontenzioso.


Nel caso specifico una Società rappresenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura in  oggetto, all’esito delle integrazioni documentali presentate in sede di  soccorso istruttorio. Questo per aver trasmesso la copia del Protocollo di Integrità di  Roma Capitale senza rispettare le disposizioni del disciplinare di gara.

Esso prevedeva che il documento fosse “debitamente  sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale  rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma  dal titolare/i”.

L’istante evidenzia di aver inviato il documento in forma  di file in formato “pdf” sottoscritto  digitalmente, da ritenersi equivalente alla firma autografa.

Appalti, ANAC e firma digitale

La procedura in oggetto svolta sulla piattaforma telematica MEPA di Consip. Che ai  sensi dell’art. 24, comma 2, del d. lgs. 82/2005 delibera che l’apposizione  della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni,  timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla  normativa vigente.

Dalla documentazione in atti e la memoria pervenuta dalla stazione appaltante, emerge che la sottoscrizione sul documento, in funzione di dichiarazione di accettazione, ha subito l’apposizione da un procuratore speciale della società istante, al quale risultano attribuiti i poteri di firma degli atti di gara.

Per l’ANAC la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Così la sottoscrizione del relativo file “p7m”, regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES, è da ritenersi pienamente idonea. Pronta ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.

A questo link il testo completo della delibera ANAC.