In una recente risposta, il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sull’affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali di proprietà e l’eventuale obbligo di registrazione.
L’ufficio affari generali di questa Amministrazione Provinciale sta procedendo all’affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali di proprietà, per un importo complessivo di € 75.000. Alla luce del codice dei contratti sussiste per tale contratto l’obbligo di registrazione?
A cura di Andrea Bufarale
Appalti: affidamento servizio di pulizia locali di proprietà
Per rispondere al quesito proposto, ricordiamo che l’art. 97 comma 4 lett. c) del TUEL prevede che il Segretario Comunale (o nel caso provinciale) “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.
Di norma, pertanto, tutti i contratti rogati o autenticati da pubblico ufficiale a prescindere dal relativo valore o importo sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate e al pagamento della relativa imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in particolare art. 1, Tabella, art. 2, parte seconda, Tariffa e art. 9, parte prima, Tariffa), in misura fissa al tempo della registrazione vigente.
Anche nel caso in cui il contratto abbia la forma di scrittura privata è soggetto a registrazione ed alla relativa imposta, in misura variabile in base al valore (3% in base all’importo contrattuale o quella vigente al momento della registrazione). Sono, invece, soggette a registrazione solo in caso d’uso, le scritture private non autenticate:
- che non hanno carattere patrimoniale;
- le cui disposizioni sono tutte soggette ad Iva;
- quando l’ammontare dell’imposta dovuta sarebbe inferiore a 200 euro (salvo che trattasi di contratti di locazione, affitto o comodato di beni immobili, sempre soggetti a registrazione in termine fisso).
L’art. 1 della Tabella allegata al citato Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – TUR (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Inoltre, l’art. 2 della Tariffa parte seconda, allegata al suddetto TUR, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene in genere che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro, poiché riguardano la gestione patrimoniale e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui l’Ente stipuli.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]