Il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, che entrera’ in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per i prossimi giorni dopo gli slittamenti della scorsa settimana, semplifica le acquisizioni entro la fascia di valore stabilita dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016.
L’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 affida all’ANAC la definizione, con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
La contestuale modifica integrativa dell’articolo 32 del Codice, inserendo un articolato periodo al comma 2, precisa che nella procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può pervenire ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali se richiesti.
Di conseguenza, le acquisizioni entro i 40mila euro possono essere formalizzate con un unico provvedimento, che sintetizzi il percorso effettuato per l’individuazione dell’operatore economico.
L’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, non essendo più previsto nell’attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli urgenti imprevisti o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.
Con riferimento alle modalità di affidamento diretto appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente e sulle modalità di stipulazione del contratto.
Il correttivo semplifica la procedura per l’affidamento diretto di lavori, servizi o forniture anche in relazione alle garanzie: la stazione appaltante può decidere di non richiedere la cauzione provvisoria e nemmeno quella definitiva.
Le innovazioni riguardano anche le procedure selettive semplificate disciplinate dalle lettere b) e c) dell’articolo 36, comma 2, per le quali ora è necessario invitare almeno dieci operatori economici nelle mini gare per beni e servizi, e almeno quindici nelle gare per lavori (comprese quelle nella fascia entro i 150mila euro).