In una recente risposta all’interrogativo di un Ministero, il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sugli affidamenti, negli appalti, a imprese con DURC regolare ma che risultano inattive dalla visura camerale.
Questo Ministero, nell’effettuazione di un micro-affidamento di 700 euro, sta effettuando una verifica generale dell’operatore. Il DURC è regolare ma nella visura camerale, che riporta come data di costituzione aprile 2022, l’impresa risulta inattiva. E’ possibile procedere con l’affidamento?
Appalti: affidamenti a imprese che risultano inattive
Al fine di rispondere al quesito proposto, dobbiamo sicuramente avviare la nostra analisi dalla disposizione prevista dall’attuale art. 83 comma 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) in ordine ai requisiti di professionalità.
Per la verifica di tali requisiti, la dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell’affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.
Tale assunto è ricavabile da due recenti sentenze del Consiglio di Stato e rispettivamente quella della Sez. V, 1 giugno 2022, n. 4474 e Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 508.
Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, il requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma) è finalizzato a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto e quindi tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere.
Dunque, alla stregua di detti indirizzi, deve escludersi la possibilità di prendere in considerazione per affidamenti pubblici imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, giovando la mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]